«Nella nostra azienda verifichiamo i regolamenti interni e vorremmo essere in regola con la norma dell’art. 329c CO, che accorda ai lavoratori il diritto ad almeno due settimane consecutive di vacanze. Ci chiediamo se sia possibile accordare al dipendente due settimane consecutive di vacanza a cavallo tra due anni civili, per esempio una a fine anno 2025 e una a inizio anno 2026. Inoltre, siamo interessati a sapere se il diritto alle vacanze è compatibile con altre forme di assenza, come assenze per malattia o infortunio, congedi familiari, assenza per obblighi militari/civili. È possibile ridurre le vacanze se ci sono altre assenze dal lavoro?»
Le vacanze sono accordate in funzione dell’anno di lavoro (cfr. l’art. 329a del Codice delle obbligazioni, CO), vale a dire l’anzianità di servizio, che non coincide necessariamente con l’anno civile, quello di calendario. Il contratto individuale di lavoro, il contratto collettivo o il regolamento possono prevedere l’anno civile come anno di riferimento, a condizione che la persona dipendente non ne abbia pregiudizio. Lo scopo delle vacanze è di consentire il riposo della persona lavoratrice. La prescrizione di vacanze per un periodo di due settimane consecutive, come disposto dall’art. 329c cpv. 1 CO, è un diritto del lavoratore, non un obbligo. Una vacanza di due settimane consecutive a cavallo di due anni civili permette un adeguato riposo ed è dunque conforme allo spirito della legge. A maggior ragione se è stata la persona lavoratrice a chiedere tale periodo di vacanza. In effetti le date delle vacanze sono stabilite dal datore di lavoro tenendo anche in considerazione, oltre agli interessi dell’azienda, i desideri della persona lavoratrice (art. 329c cpv. 2 CO). Le vacanze non sono compatibili con congedi previsti dalla legge per scopi particolari o con periodi di malattia o di infortunio. Un impedimento al lavoro per malattia o infortunio verificatosi durante un periodo di vacanze permette quindi alla persona lavoratrice di recuperare i giorni in cui è stata in malattia o in infortunio. Ovvio che questi periodi di incapacità lavorativa (duratura e intensa) devono essere segnalati subito al datore di lavoro e documentati. Nella misura in cui il periodo di incapacità per malattia o infortunio non supera il mese, il datore di lavoro non può ridurre il periodo di vacanze (art. 329b cpv. 2 CO). Il periodo di un mese si calcola sommando tutte le assenze verificatesi sull’arco dell’anno di riferimento. Le assenze dal lavoro per adempimento di obblighi legali, esercizi di una funzione pubblica o congedo giovanile non permettono di ridurre il diritto alle vacanze (art. 329b cpv. 2 CO). L’art. 329b cpv. 3 CO prescrive poi in modo chiaro che non sono ammesse riduzioni delle vacanze in caso di assenza fino a due mesi di una lavoratrice causa gravidanza, di congedo per maternità, di congedo per l’altro genitore, di congedo per decesso della madre, di congedo per assistenza e di congedo per adozione. I contratti collettivi o i contratti normali di lavoro possono prevedere deroghe all’art. 329b cpv. 2 e 3 CO a condizione che prevedano una soluzione almeno equivalente. I congedi volontari concordati tra azienda e dipendente e che non sono previsti dal CO costituiscono una sospensione degli obblighi contrattuali reciproci. Salvo accordi contrari (preferibilmente in forma scritta) sono sospesi l’obbligo di prestare l’attività contrattuale, il diritto allo stipendio, il pagamento degli oneri sociali e il godimento delle vacanze. Un congedo di durata superiore a un mese permette al datore di lavoro di ridurre di 1/12 le vacanze del lavoratore per ogni mese completo di assenza (art. 329b cpv. 2 CO). In caso di congedo volontario è consigliabile la stesura di un apposito accordo che regoli le condizioni del congedo volontario, così da evitare discussioni.
Avv. Emanuela Colombo Epiney, già giudice