«Cosa deve corrispondere un datore di lavoro a un giovane lavoratore (post diploma) che inizia la scuola reclute (SR) poco dopo l’assunzione? Solo l’IPG o anche altre differenze salariali?»
Per rispondere al seguente quesito occorre analizzare la LIPG (ossia la Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno). Di regola, ai sensi dell’art. 1a cpv. 1 LIPG, le persone che prestano servizio nell’esercito svizzero hanno diritto a un’indennità per ogni giorno svolto (anche detto "giorno di soldo"). Durante la scuola reclute (SR), di principio, tutti i militi ricevono un’indennità di base unitaria, per la cosiddetta perdita di guadagno. Tale indennità è del valore di 69 CHF al giorno (sabati e domeniche inclusi), e questo indipendentemente dal fatto che poco prima della SR esercitassero un’attività lucrativa o svolgessero una formazione scolastica. Difatti, ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 LIPG, durante la SR (ossia durante il periodo ritenuto di "istruzione base") l’indennità giornaliera di base, per le persone che adempiono senza interruzione al loro obbligo costituzionale di servire, ammonta al 25% dell’indennità totale massima. Quest’ultima, attualmente, equivale a 275 CHF al giorno (cfr. l’art. 16a cpv. 1 LIPG). Pertanto, andando a calcolare l’1/4 (ossia il 25%) del valore dell’indennità massima di 275 CHF, si ottiene il risultato per l’indennità prevista per chi svolge la scuola reclute, che è appunto pari a ca. 69 CHF al giorno.
Durante la SR il rapporto di lavoro continua e non incide sul principio suesposto: l’importo delle IPG per una recluta, del valore di 69 CHF/giorno è garantito dalla Confederazione. Nel caso di reclute con contratto di lavoro, tuttavia, il datore di lavoro ha comunque l’obbligo legale di continuare a versare il salario, questo in applicazione degli artt. 324a e 324b CO. Infatti, in assenza di pattuizioni differenti quali convenzioni individuali, CCL o CNL, e se il rapporto di lavoro è durato per più di tre mesi oppure il contratto è stato stipulato per più di tre mesi (cfr. art. 324a cpv. 1 in fine CO) il datore di lavoro deve versare al lavoratore l’80% del salario «per un tempo limitato» (cfr. art. 324b cpv. 1 in fine CO). In altre parole, il lavoratore-recluta ha diritto alla differenza tra l’indennità di base unitaria (IPG) di 69 CHF e l’80% del salario contrattuale pattuito. Occorre ancora chiarire cosa intende la legge per «tempo limitato» e ciò varia dalla durata del rapporto di lavoro (compreso l’eventuale tirocinio già svolto presso il datore di lavoro). Nel primo anno di servizio il «tempo limitato» corrisponde a tre settimane (art. 324a cpv. 2 CO). A partire dal secondo anno di servizio, il datore di lavoro deve versare la differenza «per un tempo adeguatamente più lungo», e per comprendere cosa viene inteso occorre applicare una delle scale: bernese, zurighese o basilese. Quest’ultime sono consultabili nel "Promemoria sulla protezione del rapporto di lavoro in caso di servizio militare e di protezione civile oppure di servizio civile", consultabile sulla pagina web della Segreteria di Stato dell’economia (SECO). Peraltro, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), sul suo portale web (cfr. https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-rekruten.html), espone anche con degli esempi numerici come dovrebbe comportarsi un datore di lavoro in caso un giovane lavoratore, regolarmente impiegato con contratto di lavoro, si debba assentare per svolgere la scuola reclute.
In conclusione, occorre ancora ritenere due aspetti: dapprima che ogni singolo caso concreto potrebbe essere differente anche a causa di pattuizioni individuali o contrattazioni collettive quali CCL o CNL. In secondo luogo, da non omettere, il diritto all’indennità è da considerare, di regola, anche per chi svolge il servizio civile in alternativa al servizio militare, ciò che è comunque frequente. Difatti, l’art. 1a cpv. 2 LIPG recita che le persone che prestano servizio civile hanno diritto a un’indennità per ogni giorno di servizio computabile giusta la legge federale sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile; LSC). A tal proposito, l’art. 38 LSC ribadisce che chi presta servizio civile ha diritto a un’indennità per perdita di guadagno conformemente alla LIPG (cfr. art. 9 cpv. 3 LIPG). Pertanto, la determinazione dei giorni computabili avviene attraverso le norme della LSC, ma il pagamento dell’indennità, come visto per chi svolge la scuola reclute, attraverso i disposti della LIPG.
Avv. Matteo Brunone, Docente CCTG - SUPSI