Luglio/Agosto 2014

La giurisprudenza non va in vacanza…

Ai sensi dell’articolo 329a CO, il datore di lavoro deve accordare al lavoratore, ogni anno di lavoro, almeno quattro settimane di vacanza; ai lavoratori sino ai 20 anni compiuti, almeno cinque settimane. Per un anno incompleto di lavoro, le vacanze sono date proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro nell’anno considerato. Per contratto è possibile prevedere un numero superiore di giorni di vacanza.La data delle vacanze è stabilita dal datore di lavoro, considerando i desideri del lavoratore, per quanto siano compatibili con gli interessi dell’azienda (art. 329c cpv. 2 CO).

In alcuni casi, il rispetto della personalità del lavoratore può richiedere che le esigenze dell’azienda slittino in secondo piano. Per i lavoratori con figli in età scolastica bisogna tener conto delle vacanze scolastiche. Le vacanze vanno fissate con sufficiente anticipo in modo da consentire al lavoratore una pianificazione ragionevole, di norma almeno con tre mesi di anticipo. In caso di necessità, i lavoratori devono accettare uno spostamento a breve termine di vacanze già fissate.

La legge prevede che per ogni anno di esercizio siano concesse almeno due settimane di vacanze consecutive (art. 329c cpv. 1 CO). Se non vi sono interessi aziendali concreti che si oppongono alla concessione di più giorni come, ad esempio, tre settimane consecutive di vacanze, il datore di lavoro deve concederle al lavoratore.

In linea di massima Il datore di lavoro può ordinare che il lavoratore prenda le vacanze durante le ferie aziendali, perché per legge il datore di lavoro è autorizzato a stabilire la data delle vacanze del lavoratore e il suo interesse a chiudere l’azienda durante un certo periodo dell’anno è accettato come prioritario (art. 329c cpv. 2 CO).

Il diritto alle vacanze si prescrive dopo cinque anni. Il termine di prescrizione inizia a decorrere alla scadenza dell’anno in cui avrebbero dovuto essere concesse le vacanze. Se un lavoratore si ammala durante le vacanze ha diritto a recuperare i giorni di vacanza nella misura in cui lo scopo di riposo delle vacanze è vanificato dalla malattia o dall’infortunio del lavoratore. Se ciò è noto in anticipo, il lavoratore ha diritto a spostare le vacanze già fissate.

In linea di massima, il salario durante le vacanze comprende anche le indennità. Le indennità di turno fanno parte del salario durante le vacanze per chi lavora regolarmente a turni. In caso di salario irregolare (ad es. se il salario è composto da un importo fisso più le provvigioni), il salario durante le vacanze è dovuto anche sulla parte variabile del salario. A tal fine ci si basa sul salario medio guadagnato durante gli ultimi 12 mesi o durante un altro periodo di tempo adeguato. Tale calcolo schematico è ammesso a condizione che non porti a risultati manifestamente scorretti. In caso contrario bisogna optare per un calcolo individuale e determinare quante provvigioni avrebbe guadagnato il lavoratore durante le vacanze.

In linea di massima, le vacanze non possono essere compensate in denaro. Lo scopo di riposo delle vacanze presuppone che esse siano prese in natura. In caso di lavoro a tempo parziale con gradi di occupazione irregolari, la prassi giudiziaria consente il pagamento di un’indennità di vacanze oltre al salario. Tale indennità deve tuttavia essere menzionata espressamente sia nel contratto di lavoro, sia su ogni conteggio del salario. Ciò può avvenire sotto forma di percentuale o di importo in franchi. Non è quindi sufficiente scrivere nel contratto «vacanze incluse nel salario orario». Se il datore di lavoro omette questi dati, rischia di dover pagare le vacanze due volte. In certi casi, alla cessazione del rapporto di lavoro è possibile compensare le vacanze con un pagamento in denaro.

Avv. Prisca Renella

Vacanze: Manuale 3.2.4
Disdetta durante le vacanze: Manuale 4.2.2.1.
Obbligo di usufruire: Manuale 8 V
Tabella di conversione – giorni effettivi secondo il tasso di occupazione: Manuale 8 V
Nozione di riposo: Manuale 8 V

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